Il credito garantito da MCC nella crisi d’impresa

Nel 1996, la Legge n. 662, art. 2 comma 100, lett. a) ha istituito il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, gestito da Mediocredito Centrale Spa (MCC).
Durante la pandemia da Covid-19, nell’ambito delle misure a sostegno della liquidità, il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI è stato fortemente incrementato dall’articolo 13 D.L. 23/2020, che ha delineato un sistema di garanzie pubbliche finalizzato a concedere alle banche la possibilità di recuperare il credito in caso di inadempimento del debitore-finanziato.
Nel momento in cui l’istituto bancario di credito escute la garanzia disposta dal Fondo, quest’ultimo diventa creditore principale dell’imprenditore che ha percepito le somme, sostituendosi (“surrogandosi”) in tal modo alla banca erogatrice. In altre parole, il Fondo otterrà automaticamente il diritto di agire nei confronti dell’imprenditore inadempiente al fine di recuperare la somma versata, alla luce del combinato disposto dell’art. 1203 cod. civ., e dell’art. 2, comma 4, del D.M. 20.05.2005.
A seguito dell’escussione della garanzia, il credito del Fondo è qualificabile come credito di natura pubblica assistito da privilegio generale, secondo quanto disposto dall’art. 8-bis D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015. Dunque, si tratta di un credito che prevale su ogni altro credito privilegiato, ad eccezione della prelazione per le spese di giudizio e dei crediti di lavoro previsti dall’ art. 2751-bis cod. civ.
Cosa succede se l’imprenditore entra in crisi e non è in grado di restituire il finanziamento?
Inizialmente vi era incertezza sulla possibilità di formulare proposte di ristrutturazione dei crediti pubblici per finanziamenti garantiti dal Fondo, nell’ambito della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (ora confluito nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 03.10.2022 ha rielaborato parte delle “Disposizioni Operative” del Fondo di garanzia per le PIM, laddove si riferisce agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia, introducendo nuove procedure sulla crisi d’impresa.
Difatti, secondo quanto disposto dal paragrafo C della Parte VI delle predette disposizioni, i soggetti debitori o i loro garanti possono presentare proposte di accordi transattivi aventi ad oggetto il debito garantito dal Fondo, prevedendo una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo.
La proposta formulata dal debitore dovrà essere valutata positivamente dall’istituto bancario che ha erogato il credito e successivamente dal MCC.
Esaminata la proposta, il Consiglio di gestione di MCC deve a sua volta comunicare ai soggetti richiedenti la delibera adottata (di accettazione o rinuncia).
In ogni caso, si segnala, ulteriormente che le nuove Disposizioni Operative del Fondo dispongono un’ulteriore specifica procedura per la ristrutturazione del debito, consistente nella concessione in una moratoria sul rimborso del debito, che comporta un prolungamento della durata del finanziamento.